Il collocamento in ausiliaria per il personale delle forze armate italiane: una guida completa per comprendere questa posizione di congedo.
Il collocamento in ausiliaria è una posizione di congedo accessibile al personale militare idoneo al servizio militare incondizionato. Questa posizione consente al personale di manifestare la propria disponibilità a prestare servizio presso l’Amministrazione Difesa o un’altra Pubblica Amministrazione.
Come avviene il collocamento in ausiliaria?
Attualmente, il personale militare che termina il servizio in modo permanente può transitare in ausiliaria in due modi principali:
- Per Vecchiaia: Questo avviene quando il personale raggiunge il limite di età ordinamentale previsto per il ruolo e il grado rivestito. L’interessato deve manifestare la disponibilità a prestare servizio, in qualità di richiamato, nell’ambito del Comune o della Provincia di residenza presso l’Amministrazione di appartenenza o un’altra Pubblica Amministrazione.
- A Domanda: Ci sono diverse circostanze in cui il personale può fare domanda per il collocamento in ausiliaria. Queste includono:
- Al raggiungimento di almeno 40 anni di servizio effettivo fino al 31 dicembre 2033. La domanda deve essere presentata almeno 90 giorni prima della data richiesta di cessazione.
- In virtù del c.d. “scivolo” sino al 31 dicembre 2024, e sempre che abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità.
- Per gli Ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri (ARQ), sempre che abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità. La domanda deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data di richiesta di cessazione.
- Al termine del mandato triennale per le Autorità di Vertice.
La durata massima di permanenza nell’ausiliaria è di cinque anni.
Leggi anche: Cessazione anticipata dal servizio, c.d. “scivolo”
Quali sono i diritti e i doveri del personale in ausiliaria?
All’atto del collocamento in ausiliaria per una delle motivazioni precedentemente indicate (o in riserva ove si opti per il c.d. “moltiplicatore”), ad eccezione del collocamento in ausiliaria al raggiungimento di almeno 40 anni di servizio effettivo, compete il trattamento di fine servizio e quello pensionistico che sarebbe spettato ove l’interessato fosse rimasto in servizio fino al limite di età.
Durante il periodo di ausiliaria, il militare non può assumere altri impieghi né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l’Amministrazione militare. Se contravviene a tale divieto, decade dalla posizione dell’ausiliaria e viene collocato nella riserva, perdendo il trattamento economico aggiuntivo previsto per la categoria dell’ausiliaria.
Un altro caso di decadenza si verifica anche nell’ipotesi in cui il militare revochi, per due volte, l’accettazione degli impieghi assegnati dalla D.G. PERSOMIL, su proposta della PA.
Durante la permanenza in ausiliaria, il personale ha diritto, oltre alla liquidazione della pensione normale maturata sulla base dell’anzianità di servizio e degli assegni pensionabili al momento della cessazione dal servizio permanente, alla corresponsione dell’indennità di ausiliaria. L’importo di questa indennità è pari al 50% della differenza tra il trattamento di quiescenza e il trattamento economico spettante al pari grado in servizio dello stesso ruolo e di anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all’atto del collocamento in ausiliaria.
L’indennità di ausiliaria viene aggiornata ogni volta in cui, per effetto di leggi o contratti, le suddette voci economiche vengono incrementate/rideterminate per il pari grado in servizio. È computata anche sulla 13^ mensilità ed è irreversibile nel caso di decesso avvenuto in tale posizione.
Riliquidazione del trattamento pensionistico
Il collocamento in ausiliaria è una posizione di congedo che offre al personale militare la possibilità di riliquidare il trattamento pensionistico alla cessazione da tale posizione. Questo processo tiene conto del periodo trascorso in ausiliaria, anche se il militare non è stato concretamente richiamato in servizio durante tale periodo.
Come viene riliquidato l’assegno pensionistico?
Al termine del periodo in ausiliaria, l’assegno pensionistico inizialmente determinato viene riliquidato in tre modi principali:
- Aggiunta degli Scatti Biennali: Viene aggiunto un 2,5% sulla voce stipendio posta a base della determinazione iniziale. Quindi, 5 anni di ausiliaria valgono un +6,25%, valorizzata nella percentuale dell’aliquota pensionabile in godimento al 31/12/1995.
- Applicazione del Coefficiente di Trasformazione: Viene applicato il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di cessazione dall’ausiliaria alla quota contributiva della pensione. Questa quota è determinata sommando al montante contributivo calcolato alla cessazione dal servizio, il montante contributivo maturato durante il periodo dell’ausiliaria.
- Aggiunta della Quota Retributiva dell’Indennità di Ausiliaria: Viene aggiunta la quota retributiva dell’indennità di ausiliaria, ovvero l’indennità di ausiliaria rapportata all’aliquota pensionistica retributiva maturata al 31/12/1995.
Quali sono le implicazioni fiscali durante il collocamento in ausiliaria?
Durante il periodo di godimento dell’ausiliaria, il trattamento di quiescenza, comprensivo dell’indennità di ausiliaria, è soggetto alla ritenuta previdenziale nella misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività. Questo esclude quella relativa al TFS e alla Cassa di Previdenza, ma include la ritenuta previdenziale in favore della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Quali sono le novità introdotte dal riordino delle carriere del 2017?
Con il riordino delle carriere del 2017, è stata introdotta un’importante novità: l’estensione al personale della F.A. dell’istituto dell’incremento del montante individuale (c.d. moltiplicatore) della contribuzione accantonata a far data dal 01/01/1996 o dal 01/01/2012.
In questo caso, il montante individuale dei contributi maturato alla data di cessazione viene incrementato di un importo pari a cinque volte la retribuzione imponibile ai fini pensionistici. Questa retribuzione è riferita ai 360 giorni antecedenti la cessazione dal servizio e moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione (33%).
A seguito dell’introduzione di questa norma, il personale militare collocato in ausiliaria può optare, in alternativa, al collocamento in tale posizione mediante apposita istanza da presentare almeno 270 giorni prima della data richiesta di cessazione, per l’istituto del c.d. moltiplicatore.
Quali sono i benefici dell’istituto del moltiplicatore?
L’istituto del moltiplicatore, in ragione della sua natura, produrrà migliori effetti per il personale che, negli ultimi 360 giorni, percepirà assegni accessori di una certa entità. La base imponibile sarà equivalente a quella sulla quale sono stati pagati i contributi negli ultimi 360 giorni antecedenti la cessazione dal servizio.
Quali sono i diritti del personale collocato in ausiliaria?
Al personale collocato in ausiliaria, le cui cessazioni dal servizio siano per età equiparate, viene liquidata l’indennità speciale (non reversibile). Questa indennità viene liquidata agli Ufficiali per un periodo minimo di 8 anni e ai Sottufficiali sino al compimento del 65° anno di età.
Leggi anche: Ausiliaria o Moltiplicatore contributivo
Riferimenti:
– D. Lgs. n. 94/2017 (C.d. “riordino delle carriere”);
– artt. 2229 e 2230 del COM (c.d. scivolo);
– artt. 909 comma 4 e 1873 del COM (ARQ);
– art. 1094 comma 3 del COM (Autorità di vertice);
– art. 994 del COM (divieto di assumere altri impieghi);
– art. 1871 del COM (scatti biennali);
– art. 1864 del COM (coefficiente di trasformazione);
– art. 1870, comma 4 del COM (aggiunta quota retributiva all’assegno pensionistico);
– art. 68 della L. n. 113/1954, (ausiliaria per gli Ufficiali);
– art. 32 della L. n. 599/1954 (ausiliaria per i Sottufficiali).
VAI AL NOSTRO COMPENDIO TRATTAMENTO ECONOMICO >>>
Buongiorno, ma chi va in ausiliaria con il c.d. scivolo incorre nel ritardo dei 24 mesi per la prima trance del TFS?
Grazie
un ufficiale del RSU posto in ausiliaria col grado di Colonnello e valutato in servizio “idoneo” ma non promosso per mancanza di posti ,ha diritto alla promozione al grado superiore alla fine dell’ausiliaria? Se si ha chi deve rivolgersi? Grazie