Esonero dal servizio notturno per i genitori in servizio nelle forze armate e di polizia fino al compimento del terzo anno di età del figlio.
L’esonero dal servizio notturno può essere concesso ai genitori in servizio nelle forze armate e di polizia italiane fino al compimento del terzo anno di età del figlio. Questa misura è stata adottata per tutelare le situazioni di genitorialità nei primi anni di vita del bambino.
Il genitore che desidera beneficiare di questo esonero deve presentare una specifica richiesta, fornendo i dati anagrafici del figlio e dell’altro genitore, e autocertificando la situazione lavorativa dell’altro genitore. È importante che dalla documentazione risulti chiaramente che l’altro genitore svolge un’attività lavorativa notturna.
La normativa prevede che solo uno dei due genitori possa beneficiare di questo esonero, introducendo così un requisito di alternatività. Pertanto, i genitori hanno la possibilità di scegliere quale dei due usufruirà del beneficio, purché non sia concesso contemporaneamente a entrambi.
Una volta accolta la richiesta, il genitore sarà esentato da qualsiasi servizio notturno nel periodo compreso tra la nascita del figlio e il compimento del suo terzo anno di età.
Cosa si intende per servizio notturno?
Per “servizio notturno” si intende qualsiasi prestazione lavorativa svolta tra le ore 22 e le ore 06, come stabilito dalle leggi e dalle direttive sull’orario di lavoro (art. 53, comma 1, del D. Lgs. 151/2001, art. 51 del D.P.R. 164 del 2002).
In conclusione, questa normativa rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei genitori, garantendo loro la possibilità di dedicare più tempo ai loro figli nei primi anni di vita.
Riferimenti normativi:
– Direttiva sull’Orario di lavoro e compenso per lavoro straordinario del personale militare – edizione 2002/2003 emanata dal Ministero della Difesa;
– Circolare n. 548/243–178–1–1950 datata 11 febbraio 2008, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
– Decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e 395 (definizione orario di lavoro e orario di servizio);
– art. 17 comma 1, lettera a) del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52;
– art. 14 comma 1 lettera a) del D.P.R. 11 settembre 2007, n 171;
– art. 41 comma 1, lettera a) del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51;
– art. 32 comma 1 lettera a) del D.P.R. 11 settembre 2007, n 170.
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