Annullamento di una scheda valutativa di un militare dell’Arma dei Carabinieri: il Consiglio di Stato respinge l’appello del Ministero della Difesa.
Vi proponiamo una sentenza del Consiglio di Stato riguardante l’annullamento di una scheda valutativa. Il ricorso presentato dal Ministero della Difesa contro un militare dell’Arma dei Carabinieri, riguardava la riforma di una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria che aveva disposto l’annullamento del documento.
Il ricorso al T.A.R.
Nella fattispecie, il militare aveva impugnato una scheda valutativa, in cui il suo rendimento era stato giudicato come “nella media”. Durante il procedimento era stato annullato l’atto impugnato, evidenziando che la qualifica finale non era coerente con la maggior parte delle valutazioni analitiche. In attesa del giudizio, era stato disposto di redigere una nuova scheda valutativa che tenesse conto delle suddette considerazioni.
Tuttavia, nonostante la redazione della nuova scheda valutativa, quest’ultima aveva confermato il giudizio “nella media” nei confronti del ricorrente. Con motivi aggiunti, il militare aveva contestato anche la nuova scheda valutativa.
Nella sentenza emessa, il TAR per l’Umbria aveva accolto i motivi aggiunti, annullando di conseguenza l’ultima scheda valutativa.
L’Appello
Il Ministero della Difesa aveva quindi presentato un’appello contro la decisione di primo grado, a cui l’appellato aveva opposto resistenza. Tuttavia, con un’ordinanza, la richiesta di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata, presentata incidentalmente dal Ministero appellante, era stata respinta.
L’appellato aveva presentato una memoria di discussione e la causa era stata trattenuta in decisione durante l’udienza pubblica.
Riguardo al diritto applicabile
Il TAR sosteneva:
Che il nuovo documento valutativo fosse illegittimo poiché l’organo valutatore aveva violato i limiti autoimposti dall’Amministrazione nel provvedimento di annullamento, determinando un eccesso di potere caratterizzato da illogicità e contraddizioni tra gli atti del medesimo procedimento.
L’appellante sosteneva invece che:
- A seguito dell’annullamento, l’amministrazione avrebbe riacquistato il pieno potere/dovere di emettere un provvedimento, privo dei vizi riscontrati ma senza limitazioni di contenuto.
- Gli organi valutatori dovevano solamente eliminare la disarmonia rilevata nell’autotutela;
- Erano liberi di decidere come ripristinare la necessaria coerenza nella valutazione.
Per i motivi sopra descritti il compilatore ha deciso di diminuire la valutazione di due voci analitiche interne (“motivazione al lavoro” e “iniziativa”), ottenendo il consenso del revisore. Questa scelta era stata effettuata al fine di ripristinare la coerenza tra le voci interne, i giudizi e la qualifica finale, mantenendo il livello “nella media”.
L’appello è stato giudicato infondato
Contrariamente all’opinione dell’appellante
Durante la riformulazione del potere valutativo, gli organi preposti non erano privi di vincoli o limitazioni, ma erano vincolati dalla disposizione contenuta nel provvedimento di annullamento che richiedeva di redigere una nuova scheda valutativa tenendo conto di quanto era stato evidenziato nel provvedimento stesso.
Nel provvedimento di annullamento, era stato sottolineato che il compilatore aveva ripetuto gran parte delle voci interne nella sua valutazione e non aveva espresso un giudizio sintetico ed efficace su tutte le attività e gli incarichi svolti dal valutando. Inoltre, erano state rilevate ancora una volta alcune voci incoerenti tra loro:
- “nel periodo considerato ha lavorato con normale iniziativa ed ordinaria motivazione“;
Palesemente in contrasto con:
- “motivato, cerca sempre di dare il meglio di sé”;
- “efficace e solerte”.
Giudizi espressi nelle corrispondenti voci analitiche, ma che delineano un quadro generale molto confuso. Inoltre, il giudizio del revisore e quello complessivo finale non erano coerenti con il giudizio di “non sempre ottiene il coinvolgimento del personale” assegnato nella voce analitica relativa alla predisposizione al comando. Infine, si evidenziava che la qualifica finale di “nella media” non era coerente con molte delle valutazioni analitiche.
Ciò che veniva sanzionato era il fatto che i giudizi sintetici sopra citati e la stessa qualifica finale risultavano contraddittori e riduttivi rispetto ai giudizi analitici espressi sul valutando. Pertanto, era necessario correggere i giudizi sintetici e il giudizio finale per ripristinare la coerenza e la consequenzialità della scheda valutativa e non, invece, modificare le valutazioni analitiche interne per giustificare l’originario giudizio finale.
Per tali ragioni, l’appello è stato respinto.
Pertanto, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha definitivamente respinto l’appello proposto dal Ministero della Difesa.
Riferimenti:
– Consiglio di Stato, sentenza n. 06638/2023 del07/07/2023.
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