Indennità supplementare di marcia, per il personale impiegato fuori dalla propria sede di servizio per un “servizio collettivo”.
Questo breve articolo “indennità di marcia” fa parte della nostra raccolta Trattamento Economico. Un compendio (non ufficiale) redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti in materia economica.
La normativa italiana prevede diverse forme di indennità per il personale militare, tra cui l’indennità di marcia, che si applica a coloro che vengono impiegati al di fuori della loro sede di servizio (comune).
Ma cosa prevede esattamente questa indennità e a chi spetta?
L’indennità viene attribuita in misura giornaliera (un trentesimo della misura mensile), limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo. Destinatari di questo umolumento sono il personale appartenente alle forze armate e alle forze dell’ordine, che si sposta in drappelli di almeno 10 uomini (compresi i militari di truppa).
A decorrere dal 1° gennaio 2022, con l’entrata in vigore del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente “Triennio 2019-2021”, sono state introdotte le seguenti modifiche:
- riduzione limite durata minima dell’attività da 8 a 4 ore;
- incrementata la misura percentuale dal 180% al 280% dell’indennità di impiego operativo di base.
Alla fine dell’articolo trovi la tabella con gli importi.
Personale dirigente
Per il personale dirigente continua ad applicarsi l’originaria disciplina prevista dalla L. n. 78/1983.
L’indennità di marcia
- Non è cumulabile con:
- il trattamento economico di missione;
- l’indennità di ordine pubblico fuori sede.
- E’ cumulabile con:
- con il compenso forfetario di impiego;
- con il compenso per lavoro straordinario.
Ai fini imponibili, è un emolumento sottoposto ad un regime fiscale diverso rispetto agli assegni fissi, in quanto concorre a formare reddito per la sola parte eccedente una data soglia giornaliera fissata.
Leggi anche: Indennità di prontezza operativa
TABELLA INDENNITA’ SUPPLEMENTARE DI MARCIA
Leggi anche: Stipendi forze armate
Riferimenti:
– art. 8 Legge n. 78/1983;
– art. 13 comma 21 D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 (FF.AA.);
– art. 12 comma D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 (FF.PP.);
– Circolare n. 750/Uff6/2501/T01/2023 del 17 gennaio 2023 (Polizia di Stato);
– art. 51 del DPR. n. 917/1986 – TUIR.
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Buonasera,
chiedo la cortesia di definire cosa significhi “ordinaria sede di servizio”. Perché in diversi reggimento sussistono interpretazioni diverse!
Grazie
Buonasera, l’ordinaria sede di servizio si intende il centro abitato o la località in cui ha sede l’ufficio presso cui il dipendente svolge abitualmente il suo lavoro, in tre parole “Comando di appartenenza”.
Nel caso di un prolungamento oltre l’orario di mensa , quindi con impossibilità di poter mangiare , cosa si può richiedere , il mancato pasto, oppure il buono pasto?
La.domanda di pome vista la differenza economica
Buonasera Massimiliano,
Per quanto riguarda il mancato pasto, devono essere rispettati i seguenti requisiti minimi:
– ordine di missione;
– foglio di viaggio;
– attività prolungata negli orari riservati alla consumazione dei pasti (1200-1500/1830-2130);
– almeno 4 ore di missione (in arco diurno).
Altrimenti buono pasto.
Spero di esserti stato utile.
Buongiorno,
Mi interessava capire se i VFP ed i nuovi VFI/VFT devono maturare 4 ore oppure obbligatoriamente 8 ore come i dirigenti, per poter percepire l’indennità di marcia. Purtroppo non sembra tanto chiara e viene interpretata in vari modi.
Grazie
L’ambito di applicazione del provvedimento di concertazione esclude il personale dirigente e il personale volontario non in servizio permanente, salvo nei casi espressamente dichiarati. In questo caso la norma introdotta include anche i militari di truppa.
Buonasera, volevo sapere se il drappello può essere costituito anche da solo Graduati, o, se per la formazione di esso devono esserci anche Ufficiali, sottufficiali e le altre categorie. Grazie