Articolo 42 bis del D. Lgs. 151 del 2001, disciplina del trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici per tutelare i figli minori.
L’articolo 42 bis del D. Lgs. 151 del 2001, che disciplina il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici per tutelare i figli minori, ha subito diversi cambiamenti legislativi e orientamenti giurisprudenziali, soprattutto per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.
Grazie al contributo degli avvocati Selene Maiella e Pasquale Carbutti, esperti in diritto militare, forniremo una risposta concreta alle più comuni domande sull’argomento.
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L’articolo 42 bis del D. Lgs. 151 del 2001 consente ai genitori dipendenti di amministrazioni pubbliche, di essere temporaneamente assegnati ad una sede di servizio nella stessa provincia o regione in cui lavora l’altro genitore. Tuttavia, in passato questa disposizione non garantiva una protezione sufficiente ai minori, poiché le amministrazioni pubbliche avevano il potere discrezionale di concedere il trasferimento solo in casi eccezionali.
Motivazione del dissenso
La legge 7 agosto 2015, n. 124 ha modificato l’art. 42 bis, introducendo modifiche significative. In base alla nuova formulazione, le amministrazioni pubbliche devono motivare il loro dissenso e limitarlo a casi eccezionali. Inoltre, l’assenso o il dissenso alla richiesta di trasferimento devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. Ciò ha portato inevitabilmente ad un aumento dei ricorsi da parte dei dipendenti pubblici, molti dei quali ovviamente, al fine di tutelare il minore, sono stati accolti.
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Purtroppo le modifiche non finiscono qui. La norma sull’assegnazione temporanea è stata modificata anche dal decreto legislativo n. 172 del 27 dicembre 2019. Tuttavia, questa modifica non ha riguardato l’articolo principale sull’assegnazione temporanea, l’articolo 42 bis del decreto legislativo n. 151 del 2001, ma ha modificato l’articolo 45 del decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017. La modifica ha comportato la possibilità per l’amministrazione di rifiutare le richieste di assegnazione presso uffici diversi solo per motivi organizzativi o di servizio.
Inizialmente, si riteneva che questa modifica fosse applicabile a tutto il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, ma alcuni tribunali amministrativi regionali hanno stabilito che questa modifica si applica solo al personale delle Forze di Polizia. Pertanto, la normativa precedente continua ad applicarsi per il personale delle Forze Armate, che possono essere sottoposti a un bilanciamento di interessi solo in casi eccezionali e comprovati.
Fonte:
S.J.G. MAIELLA e P. CARBUTTI
Avvocatoamministrativoemilitare.it
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Se vuoi approfondire:
– Nuove sull’ Art. 42 bis.
Riferimenti:
– art. 42 bis D. Lgs. 151 del 2001;
– legge 7 agosto 2015, n. 124;
– art. 40 co. 1 lett. q d. lgs. n. 172/2019.
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