Permessi per mandato elettorale

permessi per mandato elettorale

Permessi per mandato elettorale, ovvero i permessi per l’esercizio di cariche amministrative locali concessi al personale militare e civile.

Questo breve articolo “Permessi per mandato elettorale” fa parte della nostra raccolta Licenze e permessi forze armate e di polizia. Un compendio (non ufficiale) redatto per fornire al personale in divisa un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti. 

Permessi per mandato elettorale

Sono una tipologia di licenza concessa al personale appartenente alle forze armate e di polizia (che non opta per il collocamento, a domanda, in aspettativa non retribuita) necessaria per l’espletamento del mandato elettorale.

Permessi per i componenti dei Consigli

Comunali, provinciali, metropolitani, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni, nonché dei Consigli circoscrizionali dei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti:

  • spetta un permesso il tempo strettamente necessario per la partecipazione alla riunione e per il raggiungimento del luogo di svolgimento (salvi i diversi contenuti delle leggi regionali delle sole Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano).

Componenti delle Giunte

Comunali, provinciali, metropolitane, delle Comunità montane, nonché degli Organi esecutivi dei Consigli circoscrizionali, dei Municipi, delle Unioni di Comuni e dei Consorzi fra Enti locali, ovvero facenti parte delle Commissioni consiliari o circoscrizionali o delle Commissioni comunali previste per legge o membri delle Conferenze dei Capigruppo e degli Organismi di pari opportunità previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari:

  • spetta un permesso per l’effettiva durata della riunione e per il tempo necessario a raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

Componenti degli Organi esecutivi

Dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e dei Consorzi fra Enti locali, e Presidenti dei Consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché Presidenti dei Gruppi consiliari delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

  • spetta un permesso per l’effettiva durata della riunione e per il tempo necessario a raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro, oltre ai suddetti permessi, spettano 24 ore lavorative al mese.

Leggi anche: Permessi per il personale delle forze armate e di polizia


Sindaci e Presidenti

Per Sindaci, Presidenti delle Province, Sindaci metropolitani, Presidenti delle Comunità montane, Presidenti dei Consigli provinciali e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti:

  • spetta un permesso per l’effettiva durata della riunione e per il tempo necessario a raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro, oltre ai suddetti permessi, spettano 48 ore lavorative al mese.

In aggiunta ai permessi sopra indicati, il militare ha diritto a ulteriori permessi non retribuiti, fino ad un
massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato. L’attività e i tempi di espletamento del mandato per i quali i militari chiedono e ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell’Ente locale.


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Riferimenti Normativi:
Art. 79 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
– Circolare di Persomil n. M_D GMIL1 II 5 1 0187903 del 18 aprile 2012.

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