Indennità prontezza operativa

indennità prontezza operativa

L’indennità di prontezza operativa, per il personale appartenente all’Esercito Italiano chiamato ad intervenire al di fuori dell’orario di lavoro in caso di emergenze pubbliche.

Questo breve articolo “indennità di prontezza operativa” fa parte della nostra raccolta Trattamento Economico. Un compendio (non ufficiale) redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti in materia economica.

Questo emolumento è stato introdotto, a decorrere dal 31 dicembre 2021 (quindi a partire dal 1° gennaio 2022), con il provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate “Triennio 2019-2021”.

E’ un’indennità speciale per il personale militare dell’esercito italiano che, in considerazione dei
compiti assegnati dalle disposizioni di legge, è tenuto a garantire la propria disponibilità al rientro in servizo per fronteggiare le calamità e le emergenze pubbliche al di fuori dell’orario di lavoro.

L’indennità di prontezza operativa, nella misura giornaliera di 8,00 euro:

  • compete al personale militare dell’Esercito Italiano tenuto, in assetti di livello plotone da trarre dai reggimenti del genio o in nuclei di ricognizione, ad assicurare la propria disponibilità per l’impiego, al termine del normale orario di servizio;
  • comporta l’obbligo di rientrare nella sede di servizio, a seconda delle esigenze operative e, comunque, entro un tempo massimo di 6 ore dalla chiamata;
  • può essere utilizzata per fronteggiare esigenze di almeno 12 ore consecutive e per un massimo di 12 giornate feriali e 2 festive al mese.

Data la natura dell’indennità non è cumulabile in alcun modo con l’indennità di reperibilità.

In sintesi, l’indennità di prontezza operativa offre un giusto riconoscimento per tutti quei militari dell’esercito italiano da sempre pronti a garantire la tempestiva risposta alle emergenze e calamità pubbliche.

Riferimenti:
art. 11 D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56;
– art. 14, comma 7 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 (reperibilità).


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