Indennità di impiego operativo per reparti di campagna e per reparti pronto intervento (c.d. “supercampagna”).
Questo articolo “Indennità reparti di campagna e supercampagna” fa parte della raccolta Trattamento Economico. Questo breve compendio (non ufficiale) è stato redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti.
Le indennità operative per reparti di campagna e supercampagna sono corrisposte al personale in servizio presso specifici comandi individuati dal Ministero della Difesa.
INDENNITA’ DI CAMPAGNA
Compete
- al personale in forza amministrata impegnato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali addestrative e operative dei soggetti in forza effettiva organica presso gli stessi enti/reparti;
L’importo è stato fissato al:
- 125% dell’indennità di base (esclusi militari di truppa) se in servizio presso:
- corpi d’armata;
- divisioni;
- brigate e aerobrigate;
- stormi e reparti di volo equivalenti;
- gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo;
- reparti elicotteri e reparti antisom;
- reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
- reparti intercettori teleguidati (IT);
- comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere;
- unità di controllo operativo e unità di scoperta;
- centrali e centri operativi in sede protetta;
- unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna.
- 160% dell’indennità di base (esclusi militari di truppa):
- Reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi.
Non compete
- al personale beneficiario del trattamento economico di missione o impiegato presso gli stessi enti e reparti per un periodo inferiore a trenta giorni.
Leggi anche: Trattamento di missione
INDENNITA’ DI SUPERCAMPAGNA
Compete
- al personale che presta servizio presso comandi, reparti, unità di campagna impiegati nell’ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali e internazionali individuati con apposita determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa;
- ai contingenti di personale stabiliti annualmente con Decreto interministeriale Difesa-Finanze.
L’importo è stato fissato al:
- 150% dell’indennità di base.
Non è cumulabile
- con l’indennità di prontezza operativa (art. 8 legge n. 78/83).
Tabella indennità reparti Campagna e Campagna truppe Alpine
Tabella indennità reparti di Campagna Pronto Intervento (SUPERCAMPAGNA)
Riferimenti:
– art. 3, commi 1 e 2, legge n. 78/83;
– DPR n. 360/1996;
– DPR n. 163/2002;
– art. 9 comma 1 DPR n. 52/2009.
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