Mobbing attraverso il procedimento disciplinare

MOBBING

Prendiamo in esame un caso di “mobbing” verificatosi a causa dell’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di un militare.

Preambolo

Frequentemente accade che all’interno delle Forze Armate si verifichino episodi di mobbing, ossia comportamenti vessatori esercitati dal superiore nei confronti dell’inferiore nel rapporto gerarchico.

Le norme

Trattasi spesso della violazione delle norme previste dal DPR 15 marzo 2010 n. 90, Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare nonché della violazione delle norme del Codice dell’Ordinamento Militare.

La questione

Nella fattispecie, l’Ufficiale, senza dare comunicazione al proprio comando o ente, aveva partecipato ad una trasmissione radiofonica nel corso della quale veniva intervistato a proposito di un articolo da lui scritto in precedenza, la cui pubblicazione era stata peraltro autorizzata dal Ministero della Difesa, e che riportava dati e informazioni di dominio pubblico, non soggette, quindi, al segreto d’ufficio. A seguito di tanto, veniva notificato all’Ufficiale un rapporto disciplinare che segnalava la violazione di talune norme previste dal T.U. e dal C.O.M., quali gli artt. 712 (doveri attinenti al giuramento), 713 co. 2 (doveri attinenti alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari), 715 co. 1 (doveri attinenti alla dipendenza gerarchica), 722 (doveri attinenti ala tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari), 729 co. 1 (esecuzione degli ordini), 748 co.5 (comunicazioni dei militari) etc.

Tuttavia e nonostante il parere della Commissione di Disciplina che non rilevava la sussistenza di alcuna delle suddette violazioni, il Comandante di Corpo decideva di irrogare ugualmente la sanzione del rimprovero in relazione alla ritenuta violazione degli art. 715, co.1 e 748 co.5 del T.U. , pregiudicando in tal modo la futura progressione di carriera dell’Ufficiale destinatario del provvedimento.

Leggi anche: Comunicazioni Dei Militari

Procedimento

Avverso a detto provvedimento, si procedeva – da prima – esperendo ricorso gerarchico, che veniva rigettato, ed in seguito si procedeva al deposito di ricorso presso il T.A.R., richiedendo sia l’annullamento del provvedimento che dispone la sanzione comminata sia l’annullamento di tutti gli atti presupposti e conseguenti.

Con sentenza n. 807/2017 il T.A.R. di Torino riconosceva l’illegittimità sia del provvedimento negativo emesso in sede di ricorso gerarchico, sia del provvedimento che disponeva la sanzione adducendo che “i militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione”, ragion per cui, in mancanza del carattere di riservatezza delle informazioni che si intende divulgare, l’autorizzazione non è da ritenersi obbligatoria.

Avv. Laura Lieggi

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