Pensione privilegiata

pensione privilegiata

La pensione privilegiata ordinaria per risarcire il dipendente che ha subito gravi lesioni o menomazioni in servizio.


INDICE


Cos’è la pensione privilegiata?

La pensione privilegiata è un emolumento riconosciuto al dipendente che, a seguito di un incidente in servizio, ha subito dei danni permanenti.

Le lesioni riportate, riconosciute dalla commissione medica, si dice che sono “ascrivibili” a Tabella. La Tabella a cui facciamo riferimento è quella “A” annessa al D.P.R. n. 834/81, in essa sono elencate tutte le infermità divise per categorie.

A chi spetta la pensione privilegiata?

Ai dipendenti appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza e soccorso pubblico:

  • dichiarati permanentemente non idonei al servizio a causa delle infermità/lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio;
  • che, dopo la cessazione dal servizio, chiedono la concessione del trattamento privilegiato per infermità/lesioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascritte a categoria, ovvero da riconoscere dipendenti e da ascrivere a categoria.

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Come si richiede? 

D’ufficio

In caso di:

  • decesso avvenuto in attività di servizio e per causa violenta  nell’adempimento degli obblighi istituzionali (art. 184, comma 4, D.P.R. n. 1092/73  e art. 3, comma 2, D.P.R. n. 461/01);
  • cessazione dal servizio per riforma a causa di infermità/lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio (art. 167, comma 1, D.P.R. n. 1092/73) o per  infermità contratte nell’esporsi, per obbligo di servizio, a cause morbigene (art. 3,  comma 1, D.P.R. n. 461/01);  

A domanda

  • del dipendente cessato dal servizio quando questi ritenga che le infermità sofferte siano da ricondursi a fatti di servizio;  
  • del coniuge superstite quando questi ritenga che l’infermità causa di morte del  proprio congiunto sia da ricondursi a fatti di servizio;  

I fatti di servizio debbono costituire la causa unica, diretta ed immediata dell’infermità, lesione o morte ovvero rivestire un ruolo concausale efficiente e determinante. 

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Dove si deve inviare la domanda?

Per i cessati dal servizio e collocati direttamente nella riserva:

  • sede provinciale dell’I.N.P.S. (gestione ex INPDAP) del luogo di residenza dell’interessato:
    • attraverso il servizio online dedicato ACCEDI AL SERVIZIO;
    • Contact center al numero:
      • 803 164 (gratuito da rete fissa);
      • 06 164 164 da rete mobile;
    • enti di patronato;
  • una copia all’Amministrazione di appartenenza:
    • ESERCITO e AERONAUTICA → ultimo Ente di servizio;
    • MARINA → Ufficio Generale del personale IV Reparto, 3° Uff.  (MARIUGP – Consulenza Sanitaria);
    • Arma dei Carabinieri → Direzione di amministrazione del Comando Generale dell’Arma;
    • Dipartimento di P.S. – Direzione Centrale Per Le Risorse Umane – Servizio Trattamento Pensione e Previdenza, Via A. Depretis, 45/A- Roma ed all’ufficio di appartenenza;

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Cosa succede dopo la domanda?

1. L’Amministrazione competente (INPS):

  • dispone gli accertamenti sanitari;
  • invia la documentazione alla Commissione Medica Ospedaliera territorialmente competente (luogo di residenza  dell’interessato).

2. La C.M.O.:

  • sottopone a visita diretta l’interessato o a domicilio (casi gravi);
  • esprime giudizio sanitario sull’entità delle menomazioni o morte;
  • esprime un giudizio sull’ascrivibilità a categoria di pensione.  

3. L’Amministrazione:

  • riceve il processo verbale dalla C.M.O.;
  • invia una relazione al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.  

4. Il C.V.C.S.:

  • si pronuncia con parere motivato sulla dipendenza da causa di servizio;
  • non si pronuncia se presente un precedente parere per altro beneficio (ad es. equo indennizzo).

Tale parere è obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione, nonché definitivo anche ai fini  delle cure.

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Entro quando si può presentare la domanda? 

Nel caso di infermità non ancora riconosciuta:

  • 5 anni dalla cessazione dal servizio, in generale;
  • dieci anni (per malattie tipo “parkinsonismo” o idiopatica);
  • 5 o 10 dall’insorgenza (malattie dovute all’esposizione a materiali o sostanze tossiche).

Se la domanda viene presentata:

  • entro due anni dalla cessazione, la pensione sarà attribuita sin dal primo mese dalla cessazione (quindi con gli arretrati);
  • oltre i due anni, verrà poi attribuita dal mese successivo alla data del riconoscimento (senza arretrati).

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Importo del beneficio

La pensione privilegiata è un trattamento sostitutivo della pensione ordinaria. L’importo dipende dalla categoria assegnata per le infermità ascrivibili.

L’articolo 67, comma 2, T.U. 1092/1973 prevede che la pensione privilegiata sia pari all’importo della base pensionabile (100%) se l’infermità è ascritta alla 1^ categoria, o al 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30% se le infermità sono ascritte rispettivamente alla 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^ e 8^ categoria. 

Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate, rispettivamente, dello 0,20% e dello  0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, in favore del personale che abbia  compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo, senza aver maturato l’anzianità minima  richiesta per conseguire la pensione normale.  

La pensione così aumentata non può comunque eccedere la misura del 44%.  

La pensione privilegiata sarà liquidata, se più favorevole, nella misura prevista per la pensione  ordinaria aumentata di un decimo, a condizione che l’interessato, all’atto della cessazione, abbia  maturato almeno 15 anni di servizio utile di cui 12 di servizio effettivo.  

Per i militari di truppa (non in s.p.e.) la misura è correlata esclusivamente alla categoria di  ascrivibilità e commisurato ad un importo tabellare che viene aggiornato annualmente sulla  base dell’ Indice Istat di variazione dei prezzi al consumo. 

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Assegno rinnovabile

Sostituisce la pensione privilegiata qualora le infermità, siano  ritenute suscettibili di miglioramento. Spetta un assegno rinnovabile (uguale alla pensione privilegiata) di durata da 2 a 4 anni. Al rinnovo superata la durata di 6 anni, viene concessa la pensione privilegiata vitalizia. 

I congiunti del titolare di assegno rinnovabile hanno diritto alla pensione privilegiata di reversibilità nel caso in cui il militare muoia mentre lo percepisce.  

Indennità una tantum privilegiata

Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni dipendenti da fatti di servizio ed  ascritte dalla C.M.O. alla tabella B annessa al D.P.R. n. 834/1981, ha diritto ad una indennità  per una volta tanto pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, fino ad un  massimo di cinque (art. 69, D.P.R. n. 1092/73). 

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Aggravamento  

Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia stato già attribuito il  trattamento privilegiato, il militare può produrre domanda di revisione per aggravamento senza  limiti di tempo. 

Se la prima domanda di aggravamento è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte  per la medesima infermità.  

La pensione o l’assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento decorrono dal primo  giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.  

Trattamento privilegiato di reversibilità  

Il trattamento privilegiato di reversibilità compete, a domanda, agli aventi diritto del militare  che, in servizio, muoia per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio (art. 92 D.P.R. n.  1092/1973) o interdipendenti con infermità già riconosciute (domanda redatta secondo il Mod.  PPO/C di cui all’allegato n. 3). 

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Trattamento speciale  

Spetta al coniuge e agli orfani minorenni del dipendente:  

  • deceduto in servizio e per causa di servizio e/o per causa violenta nell’adempimento degli  obblighi istituzionali (d’ufficio); 
  • titolare del trattamento privilegiato di 1^ categoria (d’ ufficio); 
  • titolare di pensione privilegiata ordinaria, che muoia per effetto diretto della/e stessa/e  infermità o lesione/i per la/e quale/i gli era stato riconosciuto il diritto al trattamento privilegiato  (a domanda);
  • deceduto per infermità riconosciuta interdipendente con quella/e per la/e quale/i godeva di  trattamento privilegiato (a domanda);

Il trattamento speciale è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, ed è pari all’importo di  quello di prima categoria (100% della base pensionabile).  

Detto beneficio compete inoltre agli orfani maggiorenni purché inabili a proficuo lavoro o in  età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del militare o del pensionato e in condizioni  economiche disagiate.  

Scaduto il termine di tre anni comincia a decorrere la pensione privilegiata di reversibilità.

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Destinatari della pensione privilegiata di reversibilità e del trattamento speciale  

I destinatari della pensione privilegiata di reversibilità e del trattamento speciale possono  essere, in ordine di priorità:  

1. Coniuge

Solo o in concorso con:

  • figli minorenni;
  • studenti di scuola media superiore;
  • studenti universitari per gli anni del corso legale di laurea e, comunque, non oltre il 26° anno di età;
  • figli maggiorenni purché inabili, a carico, conviventi e nullatenenti.  

Sono presi in considerazione i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi; in assenza dei  figli legittimi e legittimati o nei casi in cui questi non ne abbiano diritto, il trattamento  compete anche agli affiliati.  

Per il coniuge superstite devono sussistere le seguenti CONDIZIONI:  

  • che non gli sia stata addebitata la separazione, ovvero che, pur ricorrendo tale  circostanza, abbia diritto agli alimenti;
  • se divorziato, essere titolare del relativo assegno (di divorzio);
  • che mantenga lo stato vedovile;  
2. Figli:
  • in assenza del coniuge o nei casi in cui questi non abbia titolo alla riversibilità,  ferme restando le condizioni previste per i maggiorenni di cui sopra (ovvero che siano  inabili, a carico, conviventi e nullatenenti);  
3. Padre

Purché si trovi nelle sottoindicate condizioni:  

  • inabile a proficuo lavoro o di età non inferiore a 60 anni (57 anni, sei mesi ed un  giorno per la pensionistica di guerra);
  • sia provvisto di redditi assoggettabili all’IRPEF inferiori a determinati limiti (la cui  entità è stabilita periodicamente per legge o con decreto del Ministro dell’Economia  e delle Finanze) ed a carico del dipendente;  Si prescinde da tali condizioni quando il militare defunto era figlio unico; in questo  caso compete la pensione tabellare secondo la pensionistica di guerra;  

Nel caso di genitori di vittime di atti del terrorismo si prescinde dal requisito della convivenza a carico quindi, in buona sostanza, dalla condizione economica;  

4. Madre

In mancanza del padre, purché sussistano le stesse condizioni previste per il  padre;  

5. Entrambi i genitori

Se separati legalmente, purché sussistano le altre condizioni in  precedenza specificate e la madre non fruisca degli alimenti a carico del padre. 

6. Fratelli e sorelle

Purché siano minorenni o inabili a proficuo lavoro o in età superiore a  sessanta anni, nonché conviventi e a carico del dante causa e nullatenenti.  

Nel caso di fratelli e sorelle di vittime di atti del terrorismo si prescinde dal requisito  della convivenza a carico quindi, in buona sostanza, dalla condizione economica;  

Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di  reversibilità devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato. Qualora  dette condizioni vengano meno la pensione di reversibilità è revocata.  

A questa regola si può derogare applicando la pensionistica di guerra.

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Le aliquote di reversibilità

Sono stabilite nelle seguenti misure:  

  • coniuge:
    • solo = 60%
    • con 1 figlio a carico = 80%
    • con 2 o più figli a carico = 100%  
  • 1 figlio = 70%  
  • 2 figli = 80%  
  • 3 o più figli = 100%  
  • genitore/i = 50% qualunque sia il tipo di trattamento pensionistico spettante (trattamento  privilegiato, speciale o di attività)  
  • da 1 a 3 fratelli o sorelle = 50%  
  • 4 fratelli o sorelle = 60%  
  • 5 fratelli o sorelle = 75%  
  • 6 fratelli o sorelle = 90%  
  • 7 fratelli o sorelle = 100%  

Vengono previsti limiti alla possibilità di cumulare la pensione di reversibilità con i redditi posseduti dai beneficiari della stessa.  

Sono in questo caso applicate le riduzioni percentuali, in base al reddito posseduto dall’avente  diritto al trattamento pensionistico di reversibilità.  

Per i redditi inferiori a tre volte → Cumulo con il trattamento  il trattamento minimo di reversibilità  

Per i redditi superiori a: → Cumulo con il trattamento di reversibilità nella misura del:  

  • tre volte il trattamento minimo → 75%;  
  • quattro volte il trattamento minimo → 60%;  
  • cinque volte il trattamento minimo → 50%.  

In presenza nel nucleo familiare di figli minori di età, studenti o inabili non operano i limiti  sopra indicati.

Tempi di definizione del procedimento

  • 180 gg. dalla data di ricezione della domanda di pensione privilegiata;
  • 180 gg. dalla cessazione o dal decesso nel caso di procedimento d’ufficio.  

Tutela giurisdizionale

Avverso i decreti di pensione privilegiata è ammesso ricorso alle Sezioni giurisdizionali  regionali della Corte dei Conti senza limiti di tempo dall’emissione del provvedimento.

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NOTA:

La gestione delle pensioni compete:

  • INPS, ordinarie e privilegiate del personale militare transitato nella riserva (cessazione a domanda, per inidoneità, per perdita del grado, deceduti);
  • Amministrazione Difesa, cessati che transitano nell’ausiliaria.  

Riferimenti normativi: 

  • D.P.R. 29.12.1973, n. 1092;   
  • D.P.R. 23.12.1978, n. 915, art. 64 comma 2; 
  • Legge 26.01.1980, n. 9; 
  • D.P.R. 30.12.1981, n. 834;  
  • Legge 23.12.2000, n. 388, art. 82 comma 4; 
  • D.P.R. 29.10.2001, n. 461;
  • Legge 03.08.2004, n. 206, art. 1 comma 2;
  • Corte Costituzionale sentenza n. 323/2008 del 9.7.2008;
  • D.P.R. 15.03.2010, n. 90:
    • Titolo III, Capo III, artt. dal 1884 al 1894 e art. 1897 e 2183;
  • art. 10 comma 3 del  D.Lgs. 24.02.2012, n. 20.
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1 commento su “Pensione privilegiata”

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