Visita fiscale per malattia

visita fiscale

Verifica dello stato di malattia del pubblico dipendente e compatibilità con l’attività lavorativa (c.d. visita fiscale), ultime novità. Aggiornamento del 03.01.2024.

Ultime Novità riguardanti la visita fiscale per malattia per i dipendenti pubblici (tutti i riferimenti normativi citati li trovate in calce):

Anche il Ministero della Difesa con apposita circolare, in data 02 gennaio 2024, si allinea al messaggio dell’INPS di dicembre, confermando di fatto le nuove fasce orarie di reperibilità in caso di malattia.

L’INPS in data 22 dicembre 2023, a seguito di una sentenza del T.A.R. per il Lazio, ha comunicato che nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale o dell’eventuale riforma della sentenza, sentito il parere del Dipartimento della Funzione pubblica, osserverà nuovi orari per l’effettuzione della visita fiscale, in virtù del principio di armonizzazione richiamato dal T.A.R..

La sentenza citata dal messaggio dell’INPS

In data 03.11.2023 il T.A.R. per il Lazio, ha messo seriamente in discussione il decreto ministeriale che regolamenta le modalità per lo svolgimento delle visite. In particolare l’art. 3 che stabilisce quali sono le fasce orarie per l’esecuzione.

Il problema principale risiede nel fatto che, per il dipendente pubblico, gli orari della visita fiscale sono quasi il doppio del dipendente privato. Tutto ciò genera un un’illegittima disparità di trattamento tra il rapporto di lavoro dei dipendenti del settore pubblico e quello del settore privato.

Per questo motivo il decreto, secondo il TAR, è da rescrivere e sicuramente da armonizzare con le disposizioni in vigore per i dipendenti privati.

Nuovi orari di reperibilità per la visita fiscale

Per quanto detto sin’ora, fino a nuove disposizioni, gli orari di reperibilità da rispettare in caso di malattia sono i seguenti:

  • dalle 10.00 alle 12.00 (precedentemente 09.00/13.00);
  • dalle 17.00 alle 19.00 (precedentemente 15.00/18.00).

(tra parentesi sono riportati i vecchi orari)

Giorni

Tutti i giorni, compresi non lavorativi e festivi.


FAQ – Domande frequenti


Di seguito vi proponiamo una raccolta delle domande ricorrenti sull’argomento. Pensiamo possano tornarvi utili.

Che cos’è la visita fiscale?

La visita fiscale è un accertamento che ha lo scopo di contrastare la piaga dell’assenteismo ingiustificato.

Quando viene richiesta?

Il Comando richiede la visita fiscale fin dal primo giorno malattia quando ricade nelle seguenti casistiche:

  • giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative:
    • giornata festiva;
    • domenica;
    • giornata di riposo infrasettimanale;
    • giornata di riposo conseguente l’effettuazione di turni o servizi;
    • giorni di permesso o di licenza concesse.
  • negli altri casi è prevista una valutazione ponderata del Comandante di Corpo sull’opportunità di disporre la visita fiscale, fin dal primo giorno di malattia, prendendo in considerazione anche la condotta complessiva del militare.

La visita fiscale non viene richiesta quando: 

  • la certificazione sanitaria è rilasciata dagli Organi Sanitari Militari;
  • l’assenza del militare sia dovuta a ferite/lesioni traumatiche riportate in servizio (periodo compreso tra l’evento traumatico e la riacquistata idoneità al servizio);
  • il Dirigente sanitario militare, in presenza di particolari patologie, segnali al  Comando/Ente l’opportunità di visitare personalmente il militare;
  • l’assenza è dovuta a patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • la malattia è dipendente da causa di servizio riconosciuta (prime tre categorie tab. A e tab. E);
  • l’assenza è conseguente a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Posso allontanarmi da casa durante la malattia?

Si, ma ricorda è obbligatorio comunicare preventivamente all’Amministrazione la necessità di doversi assentare dal domicilio durante le predette fasce di reperibilità, per iscritto o anche a mezzo telefono. Le motivazioni: 

  • visite mediche;
  • prestazioni specialistiche;
  • accertamenti diagnostici;
  • altri “giustificati motivi”.

Nei primi tre casi il Comandante di Corpo ha la facoltà di acquisire la documentazione giustificativa dell’assenza dal domicilio (attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che ha effettuato la visita o la prestazione).

Invece per altri “giustificati motivi” basta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il Comandante di Corpo valuterà se i motivi siano “giustificabili”.

Cosa succede in caso di mancata effettuazione della visita fiscale? 

In caso di mancata effettuazione della visita per assenza all’indirizzo indicato:

  1. il  medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso  l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio;
  2. successivamente il medico incaricato esamina unicamente l’effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi;
  3. infine l’Ente di appartenenza valuterà le giustificazioni di assenza.

IN CASO DI ASSENZA INGIUSTIFICATA, si applica una specifica sanzione riguardante il trattamento economico, ferma restando la possibilità di applicazione di un’eventuale sanzione disciplinare.


Riferimenti:
– Circolare M_D AB05933 del 02/01/2024;
Messaggio numero 4640 del 22 dicembre 2023.pdf;
– Sentenza T.A.R. Lazio (Sezione Quarta Ter) N. 16305/2023 del 03/11/2023;
Decreto Ministeriale n. 206 del 17/10/2017;
– Decreto del Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
– art. 5 comma 14 del Decreto-Legge 12 settembre 1983, n. 463;
– Legge 11 novembre 1983, n. 638;
– Circolare M_D 0449109 del 31/07/2019;
– art. 3 della Costituzione.


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