Trattamento economico accessorio – Indennità di imbarco per il personale appartenente alle forze armate e di polizia.
Questo articolo “Indennità di imbarco” fa parte della raccolta Trattamento Economico. Questo breve compendio (non ufficiale) è stato redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti.
Come viene calcolata
L’indennità di imbarco viene calcolata in percentuale rispetto all’indennità operativa di base. Compete al personale imbarcato:
- Navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare:
- Indennità mensile del 183%;
- Sommergibili:
- indennità mensile del 233%;
- Comforpat/Comfordrag:
- indennità mensile del 190%;
- Militari di truppa, allievi, volontari, in ferma speciale o raffermati:
- imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva:
- indennità mensile di 66,92 euro;
- imbarcati su sommergibili;
- indennità mensile di 104,10 euro;
- imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva:
- Corpi di Polizia (CC, G.d.F., P.d.S., Pol. Pen):
- imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva:
- indennità mensile pari al 55% del 183%;
- imbarco d’altura:
- indennità mensile pari al 55% del 190%;
- mezzo imbarco, al personale specializzato ed impiegato in attività connesse con il servizio navale:
- indennità mensile al 50% della percentuale prevista al reparto.
- imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva:
Le indennità di cui sopra spettano anche al personale imbarcato su navi di superficie o su sommergibili in allestimento, a partire dalla data di inizio delle prove di moto.
Se vuoi conoscere gli importi trovi le tabelle riepilogative in fondo all’articolo.
Leggi anche: Indennità di impiego operativo
Quando non spetta l’indennità d’imbarco
L’indennità di imbarco non spetta se assente:
- per licenza straordinaria;
- dal reparto o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il 15° giorno;
- ad eccezione del caso in cui l’infermità sia dipendente da causa di servizio;
- per frequenza di corsi, con diritto a trattamento economico di missione, presso le accademie, le scuole, gli istituti di Forza armata o interforze, le università o all’estero.
In questi casi l’importo mensile previsto per il prorpio grado si divide per 30, il risultato si moltiplica per i giorni effettivamente svolti in attività operativa.
Cumulabilità
E’ cumulabile con:
- l’indennità mensile pensionabile per le Forze di polizia a ordinamento militare;
- l’indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede.
Non è cumulabile con:
- le indennità di aeronavigazione e volo;
- ad eccezione, del personale di volo con aeromobile imbarcato, a loro viene corrisposta la più favorevole in misura intera e l’altra ridotta al 25%;
- l’indennità di supporto al dispositivo navale (c.d. “mezzo imbarco”), trattandosi della medesima indennità, ma corrisposta per un impiego differente.
Maggiorazione
La percentuale spettante a titolo di maggiorazione (detto anche trascinamento) è:
- navi di superficie 4.15%;
- sommergibili 6.65%;
- comforpat/comfordrag 4.5%.
Scopri come calcolare il tuo trascinamento, leggi: Maggiorazione indennità operative (c.d. trascinamento)
Riferimenti:
– art. 4 della legge n. 78/83;
– art. 17 della legge n. 78/83.
TABELLA INDENNITA’ D’IMBARCO FORZE ARMATE
TABELLA INDENNITA’ D’IMBARCO FORZE DI POLIZIA
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