Approfondimento riguardante l’assegno unico e universale per i figli, nel caso che i genitori siano separati, divorziati o non conviventi.
Come funziona l’assegno unico per genitori separati?
L’assegno unico universale è una prestazione economica destinata alle famiglie con figli a carico di età inferiore a 21 anni. Questa misura è stata introdotta per sostenere le famiglie con figli, indipendentemente dal loro reddito o dalla loro situazione lavorativa.
Chi percepisce l’assegno unico in caso di genitori separati?
La risposta ovvia sarebbe sempre e comunque il figlio. Infatti trattandosi di un beneficio ideato per alleggerire il peso economico dei figli a carico, spetta prioritariamente al genitore affidatario, al tutore o direttamente al figlio maggiorenne se studente o lavoratore (dai 18 ai 21 anni e con un reddito inferiore a 8000 euro).
A quale genitore spetta l’assegno unico per i figli?
Normalmente spetta ad ambedue i genitori al 50%, ma dipende soprattutto dagli accordi presi da entrambi. Gioca infine un ruolo fondamentale il tipo di affidamento (condiviso o esclusivo).
Chi dei due genitori deve presentare la domanda per l’assegno unico?
Nel caso di genitori separati, divorziati o comunque non conviventi, la domanda può essere presentata da uno solo o da entrambi i genitori.
Se l’affidamento è condiviso entrambi possono richiederlo, il richiedente può dichiarare nella domanda in quale modo deve essere ripartito, in accordo con l’altro genitore (50-100%). Può indicare nella domanda anche gli estremi dei conti dove pagare la quota di assegno spettante all’altro genitore. In mancanza di accordo, il richiedente deve indicare che chiede solo il 50% per sé. In questo caso l’altro genitore dovrà successivamente integrare la domanda fornendo gli estremi dei propri conti.
Se l’affidamento è esclusivo entrambi possono richiederlo, ma in mancanza di accordo spetta al 100% al genitore affidatario.
All’interno della domanda sono presenti diverse casistiche da selezionare in base alla situazione familiare. La domanda può essere modificata o integrata in qualsiasi momento, sia dal richiedente che dall’altro genitore.
Se si vuole modificare la ripartizione, in seguito l’altro genitore deve:
- accedere con le proprie credenziali;
- recarsi nella sezione “completa le domande presentate dall’altro genitore”;
- indicare i suoi dati per il pagamento (iban, bonifico domiciliato ecc.).
Come incide l’assegno unico sull assegno di mantenimento?
Generalmente l’assegno unico per i figli con genitori separati si va ad aggiungere al mantenimento, salvo diversamente stabilito dai genitori o dal giudice nella sentenza di separazione o divorzio.
Assegno unico per ragazza madre
Una ragazza madre che convive non deve inserire i dati del compagno se questi non è il padre del figlio per cui si fa richiesta di Assegno unico. Nel caso in cui si viva con altri familiari, si deve indicare anche loro nei componenti del nucleo familiare costituito con le regole ISEE (anche nel caso in cui non sia stato presentato).
Assegno unico per genitori separati con figlio disabile
Per i genitori separati con figlio minore disabile che vive con la madre, non si deve presentare anche l’ISEE dell’altro genitore che non vive con loro. Nel caso di separati con custodia condivisa del bambino, è possibile presentare la domanda in qualità di “Genitore”, selezionando l’opzione “genitori sono separati o divorziati o comunque non conviventi” e richiedendo il pagamento ripartito al 50%, indicando l’IBAN dell’altro genitore.
Conclusioni
In sintesi, l’assegno unico universale offre diverse opzioni per i genitori separati o divorziati per garantire che entrambi i genitori possano beneficiare della prestazione economica. La procedura per richiedere l’assegno unico è semplice e intuitiva e permette ai genitori di scegliere la modalità di ripartizione più adatta alle loro esigenze. Inoltre, la possibilità di modificare la ripartizione dell’assegno in un momento successivo garantisce flessibilità e adattabilità alle diverse situazioni familiari.
Fonte: INPS
Leggi anche: Assegno Unico Universale (AUU) – Linee guida generali.
Riferimenti:
– art. 2 comma 2 D. Lgs. n. 230/2022 (ripartizione assegno);
– art. 6 commi 4 e 5 D. Lgs. n. 230/2022 (affidamento esclusivo e nomina tutore).
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