Corresponsione delle indennità durante la malattia, quarantena, isolamento fiduciario per sars-covid-2 e temporanea dispensa.
di MILITARI UNITI
Corresponsione delle Indennità
La Legge sulle indennità operative1, sancisce che:
Le indennità di cui agli articoli 3 (indennità di impiego operativo), 4 (indennità di imbarco), 7 ( indennità per controllo spazio aereo), 14 (indennità per allievi piloti, per allievi navigatori, per ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti), nonché quelle supplementari, non sono corrisposte al personale che si trova in:
- licenza straordinaria;
- assenza dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno;
- oltre all’art.14 (vedi sopra) al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di Forza Armata o Interforze, nonché presso le università o all’estero.
Sui punti precedenti occorre però fare due precisazioni:
- L’assenza per motivi di salute è considerata licenza “straordinaria”, sia essa per “riposo domiciliare” o per “convalescenza”, però comunque deve essere inquadrata tra le assenze “per infermità”, pertanto ai fini della decurtazione si applica il precedente punto “2”;
- Abbiamo detto che le indennità operative non vengono corrisposte quando l’infermità si protrae oltre il 15° giorno, tutto vero ma per fortuna c’è un’eccezione, ovvero nel caso in cui essa sia dipendente da causa di servizio, in tal caso, infatti, l’indennità potrà continuare ad essere attribuita.
Ciò fintantoché l’interessato non transiti nella posizione di “aspettativa per infermità”, in questo caso, saranno corrisposti, fatte salve le disposizioni di maggior favore, i soli emolumenti a carattere fisso e continuativo unitamente alla maggiorazione delle indennità operative (c.d. “trascinamento”).
Assenze Covid
La Direzione Generale per il Personale Militare2 ha chiarito che, in caso di licenza straordinaria per:
- malattia, quarantena, isolamento fiduciario, temporanea dispensa dal servizio, dovuta al COVID-19,
Non si determina la sospensione delle indennità elencate prima, poiché il legislatore riconosce tale licenza come:
“SERVIZIO PRESTATO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE”.
MISURA GIORNALIERA DELL’INDENNITA’
In caso di assenza prolungata potrebbe essere necessario calcolare l’importo giornaliero delle varie indennità operative.
Basterà dividere l’importo delle stesse per 30, indipendentemente dal numero dei giorni del mese. Le disposizioni qui richiamate rilevano essenzialmente per la determinazione dell’indennità per i mesi di durata diversa da quella del mese “commerciale” cui sono rapportati gli specifici emolumenti di che trattasi. A questo proposito, pertanto, l’emolumento deve essere:
- frazionato in trentesimi;
- calcolato, tenendo conto:
- di norma, dei seguenti criteri (che possono essere anche concorrenti):
- criterio c.d. “della prevalenza del più favorevole”, nei casi di percezione di due o più indennità nello stesso mese. In questo senso, devono essere retribuite, inizialmente, le giornate remunerate con l’indennità di importo più favorevole e, successivamente, le altre tutte rapportate al mese commerciale di 30 giorni;
- il criterio c.d. “della prevalenza dell’assenza”, nei casi di percezione parziale delle indennità. Nello specifico, il criterio prevede che l’emolumento spettante vada calcolato dopo aver sottratto, inizialmente, dal mese commerciale di 30 giorni, le giornate di assenza;
- il criterio c.d. “della prevalenza del cedente”, in caso di sostituzioni tra militari avvicendatisi nella funzione di comando navale o c.d. “terrestre”. Ciò, nel senso che dovrà essere prima determinato e remunerato il periodo di comando del militare cedente, quindi quello del militare subentrante, in entrambi i casi rapportando l’importo complessivo dell’indennità spettante al mese commerciale di 30 giorni;
- eccezionalmente, limitatamente alle sole indennità supplementari di marcia e di fuori sede, in base alle effettive giornate di servizio tenuto conto che la determinazione (e relativa corresponsione) degli emolumenti avviene in relazione a puntuali requisiti giornalieri (almeno 8 ore di servizio collettivo o di navigazione).
- di norma, dei seguenti criteri (che possono essere anche concorrenti):
Riferimenti:
1. Legge 23 marzo 1983, n. 78 .
2. M_D GMIL REG2020 0228158 10-06-2020.