Sospensione per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’articolo 3-ter del D.L. 44/2021. Violazione del principio di Parità di Trattamento.
Di seguito la lettera pervenuta a questa redazione trasmessa dal SIM Guardia di Finanza al governo ed ai leader politici riguardante la violazione del principio di parità di trattamento:
Preg.mi,
come noto, dal 15 dicembre è divenuta obbligatoria la vaccinazione contro il Covid-19 anche per gli operatori di polizia, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 26 novembre 2021 n.172.
Premettendo che questo sindacato non ha mai avuto alcuna pregiudiziale nei confronti dei vaccini in senso stretto, quali strumento necessario atto a frenare il diffondersi della pandemia, si desidera, in questa sede, evidenziare una palese sperequazione generata dalla novella normativa che va ad inficiare il principio di parità di trattamento.
Come noto, il D.L. 26 novembre 2021, n. 172 ha integrato il D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, inserendo nell’ambito di quest’ultima normativa:
- l’art. 3-ter, ai sensi del quale “l’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”;
- l’art. 4-ter che estende, a decorrere dal 15 dicembre 2021, il citato obbligo vaccinale, tra gli altri, al “personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale” (quindi anche ai militari del Corpo della Guardia di Finanza) e prevede altresì che “l’atto di accertamento dell’inadempimento [dell’obbligo vaccinale] determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.
Oltremodo, come previsto dall’art. 5 del D.L. 26 novembre 2021 n. 172, tale misura non potrà essere comminata “oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.
Le giornate di sospensione, per violazione del citato obbligo vaccinale, non concorrono alla maturazione della licenza ordinaria e della corrispondente anzianità di servizio e, in tale periodo, non è consentito fruire di istituti di assenza legittima.
Premesso quanto sopra, il militare del Corpo che, decorsi i termini previsti dall’art.2 comma 3. del D.L. 26 novembre 2021 n. 172, non adempirà al predetto obbligo vaccinale avrà pesanti ripercussioni di carattere economico, pensionistico e familiare, perché di fatto la sospensione prevista per la mancata vaccinazione è di gran lunga più afflittiva rispetto alla sospensione disciplinare o precauzionale previste dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare – vgs. artt. 914, 915, 916, 917 e 1379) per coloro i quali si sono macchiati di gravi violazioni disciplinari o hanno addirittura commesso reati e che, in generale, sono stati raggiunti da misure cautelari o di prevenzione da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Infatti, l’art. 920 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 prevede che “Al militare durante la sospensione [disciplinare o precauzionale] dall’impiego compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà”.
Tale assegno ha indubbiamente natura alimentare, conformemente a quanto previsto dagli artt. 92, terzo comma, e 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 sugli impiegati civili dello Stato.
La giurisprudenza sul punto ha chiarito che il citato emolumento ha finalità alimentare e non retributiva, in quanto non rappresenta il corrispettivo per l’attività lavorativa ma è volto ad assicurare il solo minimo sostentamento dell’interessato e della sua famiglia, pertanto meramente assistenziale, ed ha, altresì, carattere temporaneo poiché limitato al periodo di efficacia della sospensione dal servizio.
Proprio in ragione della loro natura, è stato precisato che per il dipendente sospeso dal servizio le somme erogate a titolo di assegno alimentare non sono ripetibili in caso di intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza coincidente con la data della sospensione (ex multis: Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 29 marzo 2010, n. 1781).
Detto ciò, è di tutta evidenza l’“effetto paradosso” che si verifica in caso di sospensione per la sola inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 3-ter del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, atteso che il militare del Corpo che verrà sospeso per tale motivo, sarà inevitabilmente “condannato” alla miseria assieme al proprio nucleo famigliare.
Alla luce di quanto su esposto, questo Sindacato ritiene che non sia ammissibile l’evidente disparità di trattamento, atteso che l’obbligo alimentare da parte dello Stato dovrebbe essere garantito indipendentemente dalle motivazioni che hanno determinato la sospensione dal servizio, a pena dell’illegittimità della norma ex art. 3 della Costituzione.
L’auspicio è che in sede di conversione del D.L. 26 novembre 2021 n. 172 nella parte che ha modificato il D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, venga sanata questa evidente sperequazione che ci rifiutiamo di credere sia frutto di una scelta consapevole e ponderata.
Restando in attesa di un cortese e pronto riscontro porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Fonte: SIM GDF